Lo Statuto

 

STATUTO DELL’ATENEO DI TREVISO
Testo del 1871 modificato dall’Assemblea dei Soci il 28 Aprile 1984
Approvato con D.P.R. 28 giugno 1985 n° 556 e aggiornato dall’Assemblea dei Soci il 27 maggio 2018

DELL’ATENEO IN GENERALE

art.1

L’Ateneo di Treviso costituitosi nell’anno 1811, a seguito dell’art. 17 del decreto 25 dicembre 1810 di Napoleone I Re d’Italia, è una società scientifico-letteraria, che ha preso il posto delle cessate Accademie Provinciali, tra cui quella di Agricoltura, istituita dal Senato Veneto col decreto 28 luglio 1769.

L’Ateneo ha sede nel comune di Treviso all’indirizzo la cui scelta compete al Consiglio di Presidenza.

art. 2

Compongono l’Ateneo tre diversi ordini di soci e cioè:

  1. a) i soci onorari, in numero non maggiore di 20;
  2. b) i soci ordinari, in numero non maggiore di 70;
  3. c) i soci corrispondenti, in numero non maggiore di 80.

art. 3

La direzione dell’Ateneo è affidata a un Consiglio di Presidenza, che è così composto: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario e Tesoriere.

art. 4

L’Ateneo, nell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha lo scopo:
– di offrire ai cultori delle scienze, delle lettere e delle arti un mezzo idoneo a un confronto di idee
– di diffondere la cultura
– di promuovere il conferimento di premi e borse di studio per incoraggiare ricerche e studi soprattutto attinenti la Marca trevigiana.

L’Ateneo opera senza fini di lucro, con divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, a lavoratori o collaboratori, ai componenti del Consiglio di Presidenza, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

In caso di scioglimento o di estinzione dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto ad altre Associazioni riconosciute, senza fini di lucro, che hanno lo scopo di promuovere e divulgare le scienze, le lettere, le arti e la cultura nel territorio della Marca trevigiana.

Il patrimonio dell’Ateneo è indivisibile ed è costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale di 15.000,00 euro, composto da denaro e da beni, vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Ente;
– dal patrimonio librario;
– da eventuali ulteriori beni che diverranno di proprietà dell’Ente o che potranno essere acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni dei soci, nonché di enti e soggetti pubblici o privati;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’Ateneo trae le risorse economiche per il suo funzionamento dai contributi associativi annuali, da elargizioni di soggetti pubblici o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, nonché da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di cui si terrà apposita contabilità separata.

Tutte le entrate e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Ente.

ATTIVITÀ DELL’ATENEO

art. 5

L’Ateneo persegue tali scopi con:
a) letture o discussioni su argomenti scientifici, letterari e artistici
b) lezioni popolari di cultura generale
c) presentazione di scritti e memorie anche di non soci
d) ogni altra iniziativa che risponda al fine dell’Ateneo.

art. 6

L’Anno Accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno.

art. 7

La Presidenza ha l’obbligo di presentare all’inizio di ogni Anno Accademico una relazione sulle condizioni dell’Ateneo e sul suo operato nell’anno precedente.
L’incarico è affidato a uno dei componenti il Consiglio.

art.8

Ogni socio onorario e ordinario ha diritto di proporre alla Presidenza la nomina di uno o più soci ordinari o corrispondenti.

I soci ordinari sono scelti di regola tra i soci corrispondenti; possono tuttavia essere nominati soci ordinari coloro che abbiano conseguito alta fama per titoli scientifici, letterari o artistici.

I soci corrispondenti sono scelti tra persone note per la loro attività scientifica, letteraria o artistica.

art. 9

All’inizio dell’Anno Accademico la Presidenza comunica per iscritto ai soci onorari e ordinari le proposte, da essa preventivamente vagliate e valutate, pervenute durante il precedente anno, fissando la data della seduta nella quale avverrà la votazione dei nomi.

art. 10

Sono eletti soci ordinari o corrispondenti, in ordine al numero dei voti riportati e della disponibilità dei posti, quei candidati che abbiano ottenuto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti, purché il numero di questi raggiunga almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità si ricorre al ballottaggio.

art. 11

I soci onorari sono scelti tra i soci ordinari o fra le notabilità più illustri, tanto nel campo culturale, quanto in quello delle attività sociali. Essi sono parificati ai soci ordinari a tutti gli effetti.

La proposta di nomina dei soci onorari spetta alla Presidenza.

Per la elezione dei soci onorari valgono le disposizioni degli art. 8-9-10, ma è richiesto un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

art. 12

Tutti i soci assumono l’impegno di contribuire alla dignità e al prestigio dell’Ente, partecipando attivamente alle attività sociali e alle manifestazioni culturali organizzate dall’Ateneo, intervenendo alle sedute, presentando in esse dissertazioni scritte o relazioni orali, frequentando assiduamente, salvo giustificati motivi, le conferenze promosse dall’Ateneo.

Tutti i soci sono tenuti a versare un contributo annuo, la cui misura è stabilita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza.

È istituito un Albo di sostenitori dell’Ateneo, riservato a soggetti pubblici o privati che hanno effettuato elargizioni o prestazioni gratuite a favore dell’Ente. Il Consiglio di Presidenza con cadenza annuale è tenuto ad aggiornare l’elenco dei nominativi.

La qualità di socio si perde per decesso, indegnità e decadenza conseguente a dimissioni o a morosità.

Il socio che nel triennio non partecipi in alcun modo alle attività dell’Ateneo, senza giustificato motivo, è considerato automaticamente dimissionario.

La morosità deve protrarsi per un triennio ed essere contestata al socio per iscritto, contenente la comminatoria di decadenza trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione.

Morosità e dimissioni devono essere constatate dal Consiglio di Presidenza; l’indegnità è stabilita dall’Assemblea dei soci, previo parere del Consiglio di Presidenza.

Il socio dichiarato decaduto può ricorrere al Consiglio di Presidenza, in composizione allargata al Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di decadenza ed essere riammesso con voto a maggioranza assoluta per giustificati motivi oggettivi.

art. 13

Spetta all’assemblea dei soci onorari e ordinari, riuniti in seduta privata, deliberare su tutto ciò che attiene al governo dell’Ateneo, salvo le competenze degli altri organi, come previsto dal presente statuto.

PUBBLICAZIONI DELL’ATENEO

art. 14

L’Ateneo cura la pubblicazione periodica degli “Atti e Memorie”, nonché di ogni altro scritto idoneo a realizzare le finalità dell’Ente.

Sulle pubblicazioni giudica un Comitato scientifico formato da almeno tre soci, a cui si affianca un Comitato editoriale.

Gli scritti possono essere presentati in seduta pubblica. Ove trattasi di lavoro di persona non appartenente all’Ateneo, esso deve essere presentato da un socio.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

art. 15

L’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza è compiuta dai soci onorari e ordinari in seduta privata. La votazione ha luogo per schede segrete o per alzata di mano se lo richiedono l’unanimità dei partecipanti; viene eletto colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. Dopo tre votazioni infruttuose la relativa votazione è rinviata alla seduta successiva. Tali sedute devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 26.

art. 16

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutiva. Tutti i membri del Consiglio di Presidenza decadono dall’incarico assieme al Presidente, salvo il disposto dell’art. 23.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ateneo e ne firma gli atti.
Indice e presiede le riunioni pubbliche e private.

art. 18

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente impedito o assente.

art. 19

Il Segretario tiene i processi verbali delle sedute e aggiorna i registri e i libri sociali obbligatori (libro dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio di Presidenza), cura la corrispondenza e la pubblicazione degli “Atti”, è responsabile dell’Archivio.

art. 20

Il Vicesegretario fa le veci del Segretario impedito o assente.

art. 21

Il Tesoriere attende alla gestione economica dell’Ateneo; provvede alla compilazione del bilancio, ad anno solare, che la Presidenza sottopone all’approvazione dei soci onorari e ordinari. Tiene la contabilità e controfirma i mandati di pagamento.

La presentazione del bilancio preventivo deve avvenire entro il 31 ottobre e quella del conto consuntivo entro il 31 marzo; la loro approvazione da parte dell’assemblea deve avvenire entro sessanta giorni.

art. 22

Contestualmente alla nomina del Consiglio di Presidenza, l’Assemblea elegge, con le stesse modalità, il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre membri effettivi e uno supplente.

art. 23

Ciascun componente del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti esercita il suo mandato fino all’assunzione delle funzioni da parte del successore.

art. 24

Tutta la Presidenza collettivamente è responsabile verso i soci della piena osservanza dello statuto e ha il mandato di curare il decoro e il lustro dell’Istituzione.

COMMISSIONI

art. 25

La nomina delle Commissioni e dei Comitati previsti dallo Statuto è effettuata dal Consiglio di Presidenza, il quale stabilisce il termine del loro mandato, anche in relazione al compito assegnato.

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

art. 26

Le Assemblee sono valide con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni, salvo dove diversamente previsto dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza semplice.

È ammessa la delega scritta a favore di altro socio per la partecipazione alle votazioni. Ogni socio non può rappresentare più di due deleganti. I voti per delega vanno computati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo. Le deleghe devono pervenire alla Segreteria almeno il giorno prima della votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

art. 27

L’avviso di convocazione per le Assemblee, contenente il relativo ordine del giorno, deve di regola essere spedito ai soci almeno quindici giorni prima delle medesime.

NORME FINALI

art. 28

Le modificazioni allo Statuto, votate a norme dell’art. 26, ma a maggioranza assoluta, se non sia stato disposto altrimenti entreranno in vigore con l’anno accademico successivo alla loro approvazione.

art. 29

Il Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci onorari e ordinari a maggioranza assoluta dei votanti, stabilisce, per quanto occorra, la modalità per l’esecuzione del presente Statuto.

art. 30

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa ricorso alla legislazione esistente in materia.